Sussidio di disoccupazione e indennità di tirocinio sono cumulabili: la conferma ufficiale dell'Inps

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 01 Feb 2018 in Approfondimenti

Le Regioni italiane stanno gradualmente aggiornando le proprie normative per gli stage extracurriculari, e uno dei punti caldi è rappresentato dalla compatibilità tra l’indennità di tirocinio con quella di disoccupazione. L’Inps ha recentemente diffuso una circolare a riguardo, la n. 174, per ribadire che la Naspi, Aspi e mini Aspi sono cumulabili con l’indennità di tirocinio, oltre che con una serie di altri compensi, come quelli derivanti da borse di studio e di lavoro, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. La compatibilità era infatti un criterio già valido, come riportato negli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015. Le Regioni, però, avevano regolamentato la questione come meglio credevano (la Repubblica degli Stagisti aveva approfondito il tema a più riprese, entrando nel merito della questione per tutte le regioni, da nord a sud), e alcune, come la Sicilia e la Lombardia, avevano addirittura vietato alle aziende ospitanti di corrispondere l’indennità di tirocinio a fronte della presenza di un sussidio di disoccupazione per lo stagista

Ora, la nuova circolare dell’Inps ha chiarito nuovamente questo principio. La Repubblica degli Stagisti haFrancesco Marescacontattato Francesco Maresca, esperto di politiche del lavoro del job center di Gallarate, per analizzare nel dettaglio i contenuti della circolare. «Effettivamente era già una prassi consolidata ritenere che l’indennità di tirocinio fosse compatibile con la Naspi. L'intervento della circolare però è ben accetto, perché ci dice nero su bianco cose che prima non erano chiarissime» dice Maresca. «Non solo il fatto che l’indennità di tirocinio sia compatibile, ma anche che il lavoratore non ha l’obbligo di fare la comunicazione all’Inps rispetto al fatto che comincia un tirocinio rappresenta già un chiarimento, perché nel decreto 22 non si diceva niente sui tirocini». 

Gli articoli 9 e 10 del decreto 22, quello che norma la Naspi e la compatibilità con attività lavorative successive al riconoscimento al lavoratore della Naspi, infatti, entravano solo nel merito dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi in generale. Nella nuova circolare, invece, viene scritto esplicitamente che, seppur assimilato ai redditi da lavoro, il tirocinio non è un’attività lavorativa, e quindi si conferma interamente cumulabile con i sussidi di disoccupazione.

Le Regioni stanno ora implementando nelle proprie normative il passaggio contenuto nelle linee guida per gli stage del 25 maggio 2017. Qui, tra coloro che ricevono un'indennità di disoccupazione, viene fatta la distinzione tra i lavoratori sospesi (ovvero quelli che sulla carta sono occupati, ma a zero ore, per esempio i cassintegrati) e i lavoratori disoccupati, ovvero quelli che hanno perso il lavoro. In entrambi i casi, l'indennità di tirocinio non deve essere necessariamente pagata («non è dovuta l’indennità» dicono le linee guida), e l’azienda ha quindi la facoltà di corrispondere il rimborso spese per il tirocinio. Non è però obbligata a farlo, dato che lo stagista riceve già un sussidio di disoccupazione.

Siccome niente è mai semplice in Italia, però, nel caso l'azienda decida di dare un'indennità il trattamento per le due tipologie è diverso. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi «l’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito». Cioé: i lavoratori sospesi possono ricevere dall’azienda un’indennità di tirocinio che va a integrare quella di disoccupazione fino al raggiungimento dell’importo del rimborso spese minimo previsto dalla legge della regione. «Se l’indennità minima di una regione è 500 euro» spiega Maresca, «e il lavoratore percepisce 300 euro di Naspi, potrà integrare il sussidio di disoccupazione con un’indennità di 200 euro». Ma non più di 200 euro, perché altrimenti sforerebbe il minimo regionale.

Per i lavoratori disoccupati che ricevono forme di sostegno al reddito, invece, «è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalle discipline regionali». In altre parole: i lavoratori disoccupati possono ricevere un'indennità anche oltre il limite minimo previsto dalla singola regione

Ma perché mai, se l’ente ospitante è libero di dare al suo stagista percettore di Naspi un rimborso spese, non dovrebbe avere la possibilità di dargli quanto meglio crede, potenzialmente al di sopra del minimo previsto per legge, anche nel caso dei lavoratori sospesi? In fondo, se sia i lavoratori disoccupati che quelli sospesi hanno uguale diritto a ricevere la Naspi, verrebbe naturale pensare che abbiano diritto a ricevere anche l’indennità di tirocinio in egual misura. Invece no: ai lavoratori sospesi, per qualche oscura ragione, viene riservato un trattamento più avaro e restrittivo.

Fatta eccezione per questo piccolo segmento specifico di fruitori, la nuova circolare Inps costituisce comunque un passo avanti, soprattutto per quelle Regioni in cui nella vecchia normativa sugli stage vigeva il divieto di corrispondere l’indennità di tirocinio. «Questo ha creato molti problemi da noi in Lombardia, perché molte volte c’erano aziende che volevano pagare l’indennità, ma abbiamo dovuto dire loro che non potevano farlo, perché vietato» racconta Maresca. «Si poteva solo far scegliere al lavoratore se rinunciare all’indennità di Naspi per poter ricevere quella di tirocinio, nel caso in cui la cifra fosse stata più alta».

Il nuovo regolamento, spiega Maresca, in questo senso costituisce un passo avanti. «Io non capivo la ratio di non far pagare, perché il vantaggio non veniva allo Stato ed era solo una ulteriore forma di incentivo all’azienda». L'esperto fa l'esempio dei tirocini attivati per giovani provenienti da altre regioni che scoprivano di non poter ricevere l'indennità di tirocinio: «dover spiegare loro che in Lombardia non potevano prendere l’indennità se godevano del sussidio di disoccupazione era sinceramente imbarazzante».

Non solo: il fatto che la Naspi consenta di lavorare con forme di lavoro precarie sotto gli 8mila euro all’anno strideva fortemente con il fatto che invece un tirocinante non potesse accumulare il suo piccolo reddito all’indennità della Naspi. «Io sono contento, come operatore, che si sia parzialmente corretta questa cosa, perché era evidente una disparità di trattamento» dice Maresca. 

InpsMa le Regioni potrebbero ancora negare la facoltà alle aziende di erogare l’indennità di tirocinio per i percettori di forme di sostegno al reddito? A questo proposito Maresca risponde che le regioni devono per forza di cose recepire gli aspetti direttamente indirizzati dalle linee guida, e quindi anche la Lombardia non avrebbe più potuto confermare il divieto. In realtà non è proprio così: le linee guida non hanno carattere prescrittivo e le Regioni, nelle loro normative, possono anche discostarsi da questo o quel passaggio del testo concordato in sede di conferenza Stato-Regioni.

Comunque per il momento, sul punto della compatibilità disoccupazione-indennità, la maggior parte delle Regioni ha integrato nelle nuove leggi le indicazioni sulla compatibilità per filo e per segno dalle linee guida. Ma ce n'è almeno una, come la Sicilia, che ha conservato il divieto di corrispondere l’indennità ai tirocinanti che godono di forme di sostegno al reddito.

La speranza è che, laddove le Regioni consentono ai propri enti ospitanti di corrispondere l’indennità di tirocinio anche in presenza di sussidio di disoccupazione, sempre più aziende decidano di farlo. A questo proposito, l'esperto osserva: «l’Europa ci chiede sempre più, quando c’è un sussidio o una Naspi, di spingere la persona ad attivarsi. Però tipicamente si creano delle suggestioni psicologiche per cui alcuni lavoratori che percepiscono la Naspi sono quasi più preoccupati di iniziare un lavoro che la interrompe che non di trovarsi un lavoro solido. Per aiutare il lavoratore ad uscire dalla dipendenza da un sussidio o da un ammortizzatore, la compatibilità del lavoro - e quindi la possibilità di iniziare a fare dei lavori brevi, precari, o dei tirocini, senza stare fermi ma aggiornandosi su altre competenze - secondo me ci sta». L’esperto conclude con una raccomandazione: «Io sono per una compatibilità di tirocinio assoluta non solo dal punto di vista dell’Inps, ma anche per obbligare l’azienda a pagare l’indennità».

La circolare Inps intanto ha gettato un po’ di luce sulla materia della compatibilità, facendo chiarezza anche per gli stessi operatori del settore. Rimane solo da vedere se le altre Regioni (Sicilia a parte), continueranno a riconoscere la cumulabilità tra rimborso spese e Naspi.

Irene Dominioni

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