Tirocini durante la Fase 2 dell’emergenza Covid, nuovi chiarimenti dalla Regione Lombardia in ventitré “FAQ”

Scritto il 15 Giu 2020 in Notizie

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Giovedì 11 giugno la Regione Lombardia ha emesso un nuovo documento di FAQ (frequently asked questions) per chiarire i principali dubbi sulla gestione degli stage nell’ambito dell’emergenza Covid.

Le riportiamo qui sotto. In Lombardia ogni anno si svolge più di un quinto degli stage di tutta Italia: oltre 74mila nel 2019, considerando solo gli extracurricolari. Secondo i dati dell'assessora regionale al Lavoro Melania Rizzoli, i tirocini extracurricolari
«attivi in Lombardia alla data del 25 febbraio erano 15.576, di cui solo una parte, circa un terzo, sono proseguiti con modalità a distanza».

Il documento dell'11 giugno
si intitola “Allegato FAQ – Gestione dei tirocini extracurriculari e curriculari nell'ambito dell'emergenza Covid-19” con la specifica “Aggiornamento ai sensi delle ultime disposizioni governative e regionali (11 Giugno 2020)”.

stage lavoro regione lombardia1.- Da quando è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza Covid-19?
A partire dal 18 maggio 2020 è possibile attivare nuovi tirocini extracurriculari e curriculari per soggetti maggiorenni (anche universitari) e riattivare quelli sospesi per emergenza Covid-19, unicamente negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative e regionali.

2.- Quali sono le possibilità alternative previste per la gestione dei tirocini nel periodo di emergenza?
Le possibilità alternative previste per la gestione dei tirocini nel periodo di emergenza sono:
    1.    Sospendere il tirocinio, su iniziativa del soggetto ospitante, per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine della stessa. (Per le specifiche sul mantenimento della sospensione anche nel caso in cui l’azienda abbia ripreso l’attività vedi FAQ n° 20). 

    2.    Far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza, assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità.
Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità a distanza assimilabile allo smartworking, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa. 

    3.    Interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l’attuale situazione. In relazione agli aspetti formali del caso i soggetti interessati dovranno procedere come da linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 che prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. 


3.- Quali condizioni è necessario verificare prima della attivazione/riattivazione di un tirocinio?
Prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare:
    .    1)  la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere); 

    .    2)  la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...). 

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.

4.- Quali protocolli di sicurezza si applicano ai tirocinanti?
Ai tirocinanti devono essere applicate le disposizioni/protocolli previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro (struttura/azienda ospitante) ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. A tal fine, è necessario tenere conto anche delle misure contenute nelle corrispondenti schede tecniche delle recenti ordinanze regionali. In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

5.- Quali sono i requisiti che deve verificare il soggetto promotore e con quale modalità?

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:
        -  acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del Dpr 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali; 

        -  inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l’obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate; 

        -  inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio; 

        -  nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l’assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela; 

        -  assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l’esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi “a distanza”. 


6.- Cosa viene richiesto al soggetto ospitante?
Il soggetto ospitante:
        -  fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori; 

        -  applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle recenti ordinanze regionali; 

        -  definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working); 


7.- È possibile attivare/riattivare nuovi tirocini nella modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working)?
Nella nuova fase dell’emergenza Covid-19 e fino a tutta la durata della stessa, è possibile attivare/riattivare nuovi tirocini, sia in presenza che nella modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working).
Per quanto riguarda i requisiti per l’attivazione e riattivazione dei tirocini, si riportano, di seguito, le disposizioni previste nei precedenti comunicati e nelle ordinanze regionali.

8.- Quali sono le condizioni richieste per la prosecuzione del tirocinio con modalità alternative alla presenza in azienda?
Le condizioni richieste sono:
- Coerenza dei contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio con la modalità di svolgimento a distanza,
- Disponibilità da parte del soggetto ospitante di tecnologie telematiche,
- I sistemi utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.
Inoltre, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia.

9.- In quali casi è preferibile la modalità a distanza?
La modalità “a distanza” deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

10.- Come si calcola la durata complessiva del tirocinio?
Per quanto riguarda il computo della durata del tirocinio, la durata complessiva dello stesso, al netto dei periodi di sospensione, non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

11.- Come si gestisce la sospensione?
La sospensione deve essere gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che da tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso.

12.- Come vengono recuperati i periodi di sospensione?
I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica Covid-19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del periodo inizialmente previsto. La durata complessiva del tirocinio non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

13.- Quando deve essere comunicata la proroga?
La comunicazione di proroga va inserita al massimo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza naturale (iniziale) del tirocinio sospeso. Le operazioni sul sistema informativo GEFO sono le stesse che si utilizzano per la comunicazione delle proroghe convenzionali. Per i tirocini scaduti durante il periodo di sospensione per emergenza Covid–19 vedi FAQ n° 14.

14.- È possibile prorogare un tirocinio che era stato sospeso e che poi è scaduto durante il periodo di emergenza Covid–19?
Secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel mese di aprile, nel caso in cui la scadenza del tirocinio ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.
La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto, ovvero entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio ove non coincidente con la data di ripresa dell'attività produttiva.

15.- Come si gestisce la proroga nel caso in cui la scadenza del tirocinio non ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva?
Nei casi in cui la scadenza del tirocinio non ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, prima della scadenza naturale del tirocinio, dovrà essere effettuata sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione. In tal caso dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, dovrà riportare la dicitura “Addendum - l'emergenza epidemiologica Covid-19 “e dovrà essere caricato sul portale regionale allegando una copia al momento della registrazione della proroga da effettuare sul sistema informativo GEFO, come previsto al punto 3.2 delle linee guida.

16.- Come si gestisce il tirocinio qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale?
In entrambi i casi (FAQ 14 e 15), qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell’inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all’andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

17.- Quali adempimenti amministrativi richiesti vengono richiesti nel caso di svolgimento del tirocinio a distanza?
In relazione agli aspetti formali, se il tirocinio si svolge in questa modalità non è dovuta alcuna ulteriore comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie, a parte ovviamente la Comunicazione di avvio nel caso di nuovi tirocini o la Comunicazione di proroga al momento del recupero della sospensione nel caso dei tirocini riattivati. Resta inteso che nel fascicolo del tirocinante, o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

18.- Come si calcola l’indennità di partecipazione?
Rispetto all’erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida “Indennità di partecipazione” in merito alla sospensione o all’eventuale riparametrazione dell’indennità.
In particolare, per quanto attiene al riconoscimento dell’indennità di partecipazione, quest’ultima non è dovuta per il periodo di sospensione del tirocinio dovuta all’emergenza sanitaria.
Qualora, invece, il tirocinio si sia svolto in frazioni di mese prima della sospensione e dopo la sospensione, vista la particolarità della sospensione nel periodo emergenziale dovuto a motivazioni indipendenti dall’azienda ospitante e dal tirocinante, l’indennità dovrà essere riparametrata fermo restando il minimo di 300 euro mensili previsti dalla normativa.

19.- Come si gestiscono i tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc.)?
Nel il rispetto delle linee guida regionali approvate con Dgr 17 gennaio 2018, n. 7763, il soggetto ospitante”: “ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.”
Esclusivamente per la fase transitoria legata all’emergenza Covid-19, al fine di assicurare la continuità dei tirocini già avviati, è consentita la continuità o l’eventuale riattivazione di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione anche nei casi dove i lavoratori, della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sono stati sospesi a ore o a rotazione, fermo restando quanto disciplinato dal paragrafo 2.2 delle Linee di indirizzo sopra menzionate (ovvero il tirocinio attivo in modalità “a distanza” e con la presenza operativa del tutor, affinchè il tutoraggio sia comunque garantito)
Nel caso in specie, pertanto, in analogia a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali, la riattivazione sarà possibile unicamente in presenza di “accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”. L’accordo dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto promotore.

20.- È possibile mantenere sospeso un tirocinio nel caso in cui l’azienda abbia ripreso l’attività?
In caso di ripresa dell’attività, se non ci sono le condizioni per la riattivazione del tirocinio sospeso in modalità a distanza, lo stesso può ulteriormente rimanere sospeso per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data di ripresa delle attività aziendali, qualora l’impresa non sia immediatamente in grado di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento dello stesso. Il relativo periodo verrà computato al fine del recupero del tempo complessivo di sospensione sempre nel rispetto dei limiti di durata previsti al punto 3.4 delle linee di indirizzo regionali.
In relazione alla formalizzazione del caso in specie si rimanda a quanto sopra previsto sulle modalità di gestione delle proroghe.
Il soggetto promotore predispone un allegato al Piano Formativo Individuale nel quale vengono riportati il periodo di prolungamento della sospensione (dalla data di ripresa dell’attività aziendale fino all’effettiva riattivazione del tirocinio) e le relative motivazioni. La documentazione dovrà essere tenuta agli atti.
In caso di mancata riattivazione, superato il termine dei 30 giorni, il tirocinio dovrà essere interrotto.

21.- È possibile superare i limiti numerici per l’attivazione di tirocini previsti dalle linee di indirizzo regionali?
No. Come disposto al punto 3.2 lettera g) delle linee di indirizzo regionali:
Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
    •    strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; 

    •    strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; 

    •    strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore. 

22.- In base a quanto disposto da Regione Lombardia, è possibile presentare nuovi tirocini extracurriculari per cittadini non comunitari residenti all’estero (tirocini extra UE)?
L’’ammissibilità del progetto e l’attivazione del tirocinio è soggetta alle limitazioni sulla mobilità tra paesi vigenti al momento della valutazione della domanda.
Si ricorda che, come previsto dalle disposizioni regionali, il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari Esteri.
Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del progetto formativo redatti e validati dalla Regione. La persona straniera residente all’estero viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

23.- Quali sono le indicazioni per l’attivazione Tirocini nell’ambito dei programmi di politica attiva (ad es. Garanzia Giovani?)
Per l’attivazione dei tirocini nell’ambito dei programmi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione a carico di risorse pubbliche, è necessario seguire la disciplina dei singoli bandi. In particolare, per i tirocini attivati nell’ambito di Garanzia Giovani, se il tirocinante non svolge l’attività in modalità “a distanza” ai fini dell’eleggibilità della spesa, è necessario recuperare i giorni di sospensione.

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