Sicilia, la nuova normativa per gli stage è scritta con i piedi

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 27 Gen 2018 in Notizie

normativa stage extracurriculari Regione Sicilia

Il 19 luglio 2017, con largo anticipo rispetto alla scadenza dettata dalle linee guida nazionali (25 novembre), la Regione Sicilia ha approvato la nuova legge sugli stage extracurriculari. C’è un solo problema: è scritta malissimo. Lunga soltanto tre pagine (dove le linee guida ne contano invece ben 23), la Dgr 292/2017 è piena di refusi e di buchi, dato che rimanda continuamente alle precedenti delibere che a spizzichi e bocconi avevano regolamentato il tema dello stage (i protocolli n. 43881/US1/2013 e n. 7006/US1/2014), oltre che alle stesse linee guida nazionali.

Basti un esempio. Nella sezione riguardante i limiti numerici per l’attivazione di tirocini da parte delle aziende, si leggono testuali parole: «In ordine al limite massimo dei tirocini attivabili presso stesso ospitante si evidenzia che permangono gli effetti della legge regionale n. 23 del 17/05/2013, art.68 in considerazione che le stesse Linee Guida sottolineano che iul numero dei tirocin attivabili è demandato alle singole discipline regio». Oltre a dover recuperare diversi testi di legge, quindi, il lettore deve anche districarsi tra gli errori di battitura della nuova normativa. 

Andrea Gattuso, segretario generale del NIdiL, il sindacato dei lavoratori atipici in Cgil incaricato ancheAndrea Gattuso Cgil Siciliadegli stage e fino a poco tempo fa anche responsabile del settore politiche giovanili, è indignato nei confronti della vecchia giunta – dopo le elezioni di ottobre, il governo della Regione è passato in mano al centro-destra: «Non hanno fatto assolutamente nulla, hanno copincollato le linee guida nazionali e basta. Né noi né le altri parti sociali siamo stati assolutamente convocati, pur avendo fatto un lavoro importante sul tema in passato» dichiara alla Repubblica degli Stagisti. «Già nel 2011 avevamo presentato una proposta di legge raccogliendo 10mila firme, ma non se ne fece nulla, e siamo stati i principali promotori della campagna per ostacolare i tirocini truffa a livello nazionale. Nel 2013 abbiamo fatto sì che la Regione recepisse le linee guida, ma ci hanno sempre coinvolto soltanto dopo aver fatto pressioni».

La regolamentazione degli stage, quindi, in Sicilia rappresenta un problema non nuovo, stavolta con tutta probabilità ulteriormente complicato dalla necessità, da parte della giunta Crocetta, di approvare la delibera in fretta, prima della fine della legislatura. Quali sono i contenuti della nuova legge? Tendenzialmente, nel breve testo siciliano vengono confermate le stesse indicazioni dei precedenti regolamenti: 300 euro di rimborso spese mensile e durata massima – proroghe comprese – di 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento, 12 per quelli di inserimento e reinserimento. Dalle linee guida nazionali viene introdotta la durata minima di due mesi, fatta eccezione per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che lavorano stagionalmente, dove il termine minimo è di un mese. 

Gli enti promotori dei tirocini rimangono gli stessi della normativa del 2013. Sui limiti numerici, invece, rimane ferma, come detto, l’indicazione riportata nel precedente regolamento. Il numero di stagisti ammessi in azienda è doppio rispetto ai limiti scritti nelle linee guida: i soggetti ospitanti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato possono così ospitare due tirocinanti invece che uno (come da linee guida); per i soggetti con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, fino a quattro tirocinanti (invece di due), e un numero di stagisti pari al massimo del 20% del totale dei dipendenti nelle aziende con più di 21 dipendenti a tempo determinato o indeterminato (invece del 10% riportato nel testo nazionale). Nel caso dei dipendenti a tempo determinato, viene precisato che «la durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare». In più, la normativa del 2014 specificava come il soggetto ospitante possa attivare tirocini anche in assenza di dipendenti, «se ed in quanto il datore di lavoro, prima dell’avvio del tirocinio, assuma formalmente l’impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento delle attività svolte dal tirocinante».

Per quanto riguarda il progetto formativo, viene specificato come i progetti di tirocinio debbano essere coerenti con quanto previsto dal Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana (come previsto dal decreto assessoriale n. 2570 del 2016 del Dipartimento Formazione professionale). Il repertorio in questione si riferisce ad alcune tipologie professionali specifiche, distinte secondo diverse categorie di “figure”, “profili” e “obiettivi”, che spaziano dagli operatori agricoli ai tecnici riparatori di veicoli a motore, ma anche gli addetti alle vendite e i progettisti. A questo proposito, il regolamento del 2014 aggiungeva come «in mancanza di rispondenza del percorso formativo con i profili professionali e formativi del Repertorio si può fare riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali dell’ISTAT». 

A partire da questo punto, il nuovo regolamento siciliano non approfondisce alcun altro aspetto inerente ai tirocini, riportando semplicemente la dicitura «Per tutto quanto non espressamente oggetto della presente direttiva rimane vigente ed efficace quanto già contenuto nelle direttive dirigenziali del 25/07/2014 e del 12/02/2014».

Sul tema dei soggetti ospitanti, quindi, nella nuova normativa non viene riportata nessuna nuova indicazione e fanno fede le informazioni riportate nelle precedenti direttive. I soggetti ospitanti sono tutti quelli che rispettano i seguenti requisiti (meno stringenti rispetto alle nuove linee guida): non aver fruito di CIG (anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle dove si svolge il tirocinio) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio; non utilizzare il tirocinante per sostituzioni di maternità, malattia o ferie o di personale nei picchi di attività; non inserire come tirocinanti gli ex dipendenti in precedenza licenziati nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio; non ricoprire allo stesso tempo il ruolo di soggetto promotore e ospitante; non superare i limiti numerici previsti dalla legge regionale 9/2013. 

Nessuna novità nemmeno sotto il profilo delle garanzie assicurative: l’ente promotore è responsabile dell’assicurazione del tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile contro terzi. Per quanto riguarda il tutoraggio, il tutor del soggetto promotore è incaricato dell’attività didattica e amministrativa, mentre quello del soggetto ospitante (che non può seguire più di tre tirocinanti contemporaneamente), è responsabile dell’attuazione del progetto formativo e dell’inserimento dello stagista sul luogo di lavoro. La normativa del 2014 prevedeva che il tirocinante non potesse intraprendere più tirocini per lo stesso profilo nello stesso settore economico: questo limite permane nella nuova normativa, insieme al divieto da parte del soggetto ospitante di attivare più di due tirocini per lo stesso profilo professionale nell’arco di 24 mesi. 

Palazzo d'OrléansLa normativa siciliana non tocca poi minimamente l’argomento
dell’attestazione finale, cui le linee guida nazionali dedicano invece disposizioni precise. Viene soltanto segnalato, nella vecchia legge del 2013, che l’esperienza di tirocinio viene annotata sul libretto formativo del cittadino a completamento di almeno il 70% della durata complessiva del percorso (la stessa percentuale minima necessaria per l’erogazione dell’indennità). A provvedere alla certificazione delle competenze acquisite, invece, provvede il centro per l’impiego competente. 

Per quanto riguarda la compatibilità dell’indennità di tirocinio con l’indennità di disoccupazione, dal testo del 2013 si evince che «nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità». Contrariamente a quanto specificato in una recente circolare dell’Inps, la n. 174, che ribadisce la compatibilità tra questi due tipi di indennità, in Sicilia permane il vecchio divieto alle aziende di corrispondere il rimborso spese di tirocinio nel caso di stagisti che percepiscono un’indennità di disoccupazione. Un divieto, questo, che in passato anche regioni come la Lombardia avevano imposto senza alcuna chiara ragione, dato che è l’Inps stesso a riconoscere questa compatibilità. Quella che avrebbe potuto essere un’occasione per cambiare in meglio le cose non è così stata colta, e gli stagisti siciliani, purtroppo per loro, dovranno rinunciare a qualcosa a cui, almeno in teoria, avrebbero diritto. 

Nell’ambito delle misure di vigilanza, infine, la Sicilia introduce un paragrafo finale dedicato, che recita: «fermo restando le competenze in materia di vigilanza per la corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e fermo restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, vengono inserite apposite norme sanzionatorie con le quali, a seguito di riscontro di violazioni e di reiterazione delle violazioni è previsto un periodo di cessazione dei tirocini e di interdizione per i soggetti promotori e/o soggetti ospitanti per un periodo che va dai 12 ai 24 mesi». Il periodo di interdizione in caso di violazioni viene quindi aumentato rispetto alla precedente normativa e portato da un minimo di 12 mesi fino a 24 mesi, nonostante la Regione manchi di specificare, a differenza delle linee guida, con quali criteri questo periodo di interdizione vada applicato.

In sostanza, si può dire che la nuova normativa siciliana è un disastro. E non si può nemmeno stare tranquilli dal punto di vista dei numeri: se storicamente la Sicilia era una delle Regioni più popolose in termini di stagisti, tra il 2015 e il 2016 il numero di tirocini attivati è calato di oltre l’84%, passando da quasi 52mila stage a poco più di 8mila. La ragione, spiega Gattuso, è l’esaurimento dei fondi di Garanzia Giovani: finiti i soldi, molte aziende non hanno più attivato tirocini, non potendo ricevere rimborsi dalla Regione. 

A breve, però, Garanzia Giovani ripartirà anche in Sicilia, e il pronostico è che il numero di tirocini torni ad alzarsi di molto, con tutte le opportunità e i rischi che comporta. Per questo avere una legge che tutelasse gli stagisti come si deve sarebbe stato importante. Ma evidentemente bisognerà aspettare ancora. Per Gattuso i punti più critici della legge sono «l’indennità innanzitutto, che noi chiedevamo fosse di almeno 500 euro già dal 2011 e invece è ancora la più bassa d’Italia, la questione dei 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento, davvero troppi, la scarsità di controlli per verificare casi di eventuali abusi e di utilizzo improprio e il fatto che qualsiasi tipo di impresa possa prendere tirocinanti senza limiti stringenti». Con la nuova giunta non c’è ancora stata occasione di confrontarsi sul tema, ma il sindacato ha le idee già chiare. «Chiediamo una maggiore attenzione ai controlli, per evitare i tirocini che non hanno nulla di formativo e sono solo lavoro sottopagato, e chiediamo di essere più coinvolti. Visto che a breve ripartirà Garanzia Giovani, facciamo un appello perché si evitino gli errori del passato, cioè i pagamenti avvenuti con mesi e mesi di ritardo. Di recente sono state fatte le attribuzioni delle risorse; ci auguriamo che la Regione ci tenga in considerazione». 

Irene Dominioni

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