Stage negli enti pubblici, il Friuli sta per cambiare le regole: più lunghi ma indennità più alta

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 14 Dic 2017 in Notizie

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In Friuli Venezia Giulia la discussione sulla nuova legge per gli stage extracurriculari è in atto. Alle parti sociali a inizio dicembre è stata presentata la bozza del testo e la Commissione regionale Lavoro già ha dato parereLuciano Bordin positivo, anche se ancora non si sa quando potrebbe essere finalmente approvato dalla Giunta. «È stata fatta un’integrazione del vecchio regolamento e l’intento è quello di sistemarlo attraverso le nuove direttive sulle linee guida», dice alla Repubblica degli Stagisti Luciano Bordin, segretario del mercato del lavoro e servizi per l’impiego della Cisl in Regione e membro della Commissione tripartita.

In generale, pare che nel redigere la nuova legge la Regione si sia focalizzata soprattutto sui temi della vigilanza e del monitoraggio, seguendo le novità che le nuove linee guida per gli stage, emesse dalla Conferenza Stato-Regioni di maggio 2017, hanno introdotto. Non è ancora chiaro se, a questo punto, la bozza della normativa friulana dovrà affrontare un ulteriore passaggio in Consiglio regionale (a cui di solito la Giunta chiede un parere finale sui contenuti), ma, una volta approvata, si sa già che la legge entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, andando a sostituire l’attuale regolamento n.198/2016.

Quali sono i contenuti della bozza? La Repubblica degli Stagisti ha potuto dare uno sguardo al testo preliminare della normativa. Non essendo una versione finale, non è ancora dato di sapere se le informazioni contenute saranno confermate o meno.

Prima di tutto, sembra che per i tirocini di entrambe le tipologie (formazione e orientamento, inserimento e reinserimento) la durata massima sarà confermata a sei mesi (a dispetto delle linee guida) e la minima a due, così come prevedeva la vecchia normativa regionale. Anche per le altre tipologie la durata massima rimane stabile: 18 mesi per i tirocini diretti a soggetti svantaggiati e 3 mesi per i tirocini estivi (anche se, per questi ultimi, la durata minima viene ridotta - da 3 settimane a 14 giorni). 

Una novità importante sia in termini di durata che di rimborso spese, però, è costituita dal nuovo distinguo tra i tirocinanti del settore pubblico (gli enti pubblici del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia) rispetto a quelli del settore privato: nello specifico, per i tirocinanti pubblici la durata massima dello stage sarà pari a 12 mesi, a fronte di (altra novità) un compenso di 800 euro mensili. Come mai questa differenza? Bordin la giustifica spiegando come nel pubblico impiego non si possa essere assunti se non tramite concorso: una maggiore indennità dovrebbe quindi sopperire alla mancata possibilità di inserimento dei tirocinanti con contratto alla fine del proprio stage. «È stata introdotta questa premialità e noi l’abbiamo valutata positivamente».

Palazzo regione FriuliPer quanto riguarda l’indennità mensile dei tirocinanti del settore privato, invece, dalla bozza risulta che saranno confermati i 300 euro lordi minimi per il part time (20 ore settimanali) e i 500 per il tirocinio a tempo pieno, come da vecchia normativa. Un altro punto in cui la Regione Friuli si discosta dalle linee guida, che invece riportano un rimborso spese lordo di 300 euro, senza oltretutto fare distinzioni sui tempi di lavoro. Per i tirocini estivi, invece, viene specificato come l’indennità di partecipazione debba essere corrisposta settimanalmente e debba essere pari ad almeno un quarto dell’indennità mensile prevista. Nel caso di sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, infine, non sussiste l’obbligo, da parte del soggetto ospitante, di corrispondere l’indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso. 

E per quanto riguarda la compatibilità dei sussidi di disoccupazione con l’indennità di tirocinio? Il testo del Friuli riporta come «Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non vi è obbligo di erogazione dell’indennità. Per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa di riferimento. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l’indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante è cumulabile con l’ammortizzatore percepito anche oltre l’indennità minima prevista dalla disciplina vigente».

Sempre nell’ambito della sospensione del tirocinio, in Friuli basteranno 10 giorni solari per stabilire che il tirocinio può essere sospeso, dove le linee guida indicano invece un periodo di 30 giorni. Uguale alle linee guida è invece l’indicazione di come il tirocinio possa essere interrotto sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei due, previa motivazione scritta. 

Nell’ambito dell’elenco dei soggetti promotori, la bozza della normativa del Friuli opera una distinzione tra le varie tipologie di stage: così, per esempio, se per i tirocini formativi e di orientamento possono attivare tirocini anche le strutture regionali di orientamento, per i tirocini di inserimento e reinserimento questa possibilità non è prevista. Allo stesso modo, per i tirocini rivolti a persone svantaggiate, tra gli enti che possono attivare il tirocinio ci sono le aziende per l’assistenza sanitaria, assenti invece nel caso delle altre tipologie. Resta poi l’impossibilità di far coincidere soggetto promotore e soggetto ospitante. 

Gli obblighi dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti vengono confermati dalle linee guida e, nel testo del Friuli, si leggono inoltre gli obblighi del tirocinante, più dettagliati rispetto alle indicazioni generiche delle linee guida: seguire le attività previste dal progetto formativo e i regolamenti aziendali, seguire le indicazioni dei tutor, rispettare le norme di igiene e sicurezza, rispettare gli obblighi di riservatezza nel caso di soggetti ospitanti privati e il segreto d’ufficio nei soggetti ospitanti pubblici.

Anche i compiti del tutor rimangono gli stessi delle linee guida, così come il limite massimo di tirocinanti assegnati a ciascun tutor del soggetto promotore (20), mentre il tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino a tre tirocinanti contemporaneamente. 

Tra le condizioni di attivazione, anche il Friuli riporta come il soggetto ospitante non possa ospitare tirocinanti con cui ha già avuto un rapporto di lavoro e come non sia possibile svolgere più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, ma, a differenza delle linee guida, qui viene riportato come questo principio non si applichi ai soggetti svantaggiati (che quindi possono intraprendere più tirocini nello stesso posto di lavoro): si capiscono le ragioni di tale scelta, anche se esiste sempre la possibilità che qualcuno possa approfittarsene. Nel caso dei tirocini estivi, poi, la bozza friulana specifica come sia possibile svolgere due tirocini presso il medesimo soggetto ospitante (un altro punto che potrebbe rischiare di promuovere il lavoro mascherato). 

Se si guarda al numero di tirocini attivabili e la premialità, il Friuli sembra confermare, come nella precedente normativa, l’impossibilità di attivare un tirocinio se il soggetto ospitante non ha dipendenti a tempo determinato o indeterminato - fatta eccezione per i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare e gli studi di professionisti, che possono inserire un tirocinante anche se non hanno dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a patto che le loro attività siano coerenti con il percorso formativo del tirocinante. Rimangono i limiti di un tirocinante per soggetti ospitanti con organici compresi tra 1 e 5, due tirocinanti per soggetti con 6-19 dipendenti e il 10% per i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti. Anche il criterio di premialità rimane lo stesso del testo nazionale: possibilità di attivare 1 tirocinio se nei 24 mesi precedenti sono stati assunti almeno il 20% dei tirocinanti, 2 tirocinanti con il 50% degli assunti, 3 con il 75% e 4 con il 100%. Come da linee guida, poi, anche in Friuli non viene fatta cumulazione tra tirocini curriculari ed extracurriculari nel calcolo delle quote di contingentamento.

Infine, permangono nella bozza del Friuli le garanzie assicurative riportate nelle linee guida e l’istituzione di sistemi di monitoraggio e vigilanza (nel caso di violazioni non sanabili, l’intimazione al soggetto promotore e/o a quello ospitante della cessazione e l’interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini; un avviso, invece, per quelle sanabili).

Una volta approvate, le nuove disposizioni si applicheranno ai quasi 5mila stage extracurriculari che la Regione Friuli attiva mediamente ogni anno. 

Irene Dominioni

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