Più controlli sui tirocini, da oggi per gli ispettori del lavoro sono ufficialmente una priorità

Scritto il 27 Apr 2018 in Notizie

abuso dello stage diritto al rimborso spese normativa stage extracurriculare

Il ministero del Lavoro inserisce per la prima volta i tirocini «tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018». Si tratta di una notizia molto importante. Una circolare inviata la settimana scorsa  da Paolo Pennesi, da due anni e mezzo a capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a tutti gli organi competenti in materia di ispezioni sui luoghi di lavoro – dagli ispettorati ai comandi dei carabinieri, dall’Inps all’Inail – promette dunque finalmente un giro di vite contro lo sfruttamento degli stagisti.

stage lavoroCinque pagine spiegano agli ispettori che ogni giorno vanno a visitare le imprese sul territorio italiano per verificare il rispetto delle leggi sui luoghi di lavoro – sopratutto per stanare il lavoro nero – come comportarsi quando incrociano uno stagista, cosa controllare per accertarsi che lo stage sia in regola, e cosa fare in caso non lo sia: la circolare (n° 8 del 18 aprile 2018) si intitola infatti «Tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo».

L’obiettivo è subito chiaro fin dalla premessa: individuare «possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale». Sembra dunque che stia finalmente per partire un controllo a tappeto sull’utilizzo degli stagisti come Kleenex (via uno avanti l’altro) che alcuni soggetti ospitanti fanno per evitare di assumere un vero dipendente per una determinata mansione.

Prima cosa, permettere agli ispettori di avere ben chiaro cos’è uno stage e qual è la sua finalità: secondo la definizione europea, ricorda la circolare, esso è «un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare».

Secondo, spiegare che ci sono vari tipi di tirocinio – essenzialmente tre: quelli curriculari svolti durante gli studi, quelli extracurriculari, e quelli professionali per l’accesso alle professioni regolamentate/ordinistiche. La circolare si concentra sui tirocini extracurriculari, comprendendo le varie sottocategorie – formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo – ma lasciandone fuori alcuni residuali (es. i tirocini svolti all’estero, quelli per l’inclusione sociale e alcuni altri).

Terzo, chiarire che la competenza di questi tirocini è esclusivamente regionale. Proprio in questi mesi le Regioni stanno aggiornando le loro normative per armonizzarle con le nuove linee guida approvate in sede di conferenza Stato-Regioni l’anno scorso: «Allo stato attuale non  tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida» nota la circolare: «Fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento», specificando che «per le Regioni che non hanno ancora  provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013».

Dunque cosa dovranno fare gli ispettori quando si troveranno in un’azienda che ospita stagisti? Dovranno valutare «complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in  modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa». La cosa più grave che potrebbe succedere, in caso venga accertato che un dato stage cela in realtà un rapporto di lavoro, è che l’ispettore proponga di «ricondurre il tirocinio  alla  forma  comune  di  rapporto  di  lavoro, ossia il rapporto di lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato».

La circolare propone, a titolo esemplificativo, una quindicina di ipotesi di violazione della normativa. La prima è semplice: qualora il tirocinio risultasse «attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive», esso è da considerarsi improprio. Sarà la pietra tombale degli stage per cassiere di supermercato, magazzinieri, benzinai? Meglio andarci piano con le aspettative, ma per come la frase è formulata, sembrerebbe proprio così.

Anche un’altra fattispecie di violazione potrebbe rivelarsi molto utile per fermare gli abusi: quella del «tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante». La circolare fa l’esempio di uno stagista che svolga una mansione da solo («es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio»), e a un’attività «essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale» svolta «in maniera continuativa ed esclusiva».

Tra gli altri esempi di violazione vi sono la «totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore» e la «totale assenza di PFI». Ancora sul pfi, che è l’acronimo di progetto formativo individuale, viene indicato che una «difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante» dev'essere considerato un altro campanello d’allarme.Compito degli ispettori, in caso verifichino irregolarità, è capire se esse possano condurre alla «ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro».

Perché lo stage dev’essere uno stage, non un rapporto di lavoro: dunque da parte del soggetto ospitante non va nemmeno bene gestire in maniera troppo specifica le presenze e l’organizzazione dell’orario («si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro»), oppure misurare le performance dei tirocinanti.

Ma oltre alla – comunque poco probabile – trasformazione dello stage in assunzione subordinata, cosa rischia in pratica oggi chi contravviene alle normative? «Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire  uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale» ricorda la circolare: «In proposito è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto  promotore  e/o  ospitante  ad  attivarne  altri  nei  successivi  12/18  mesi», in caso di violazioni che riguardino, per esempio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente.

Vi sono invece violazioni meno gravi per le quali è previsto, «in una prima fase», un «semplice  invito  alla regolarizzazione»: è il caso per esempio di discrepanze tra lo stage e quanto previsto dalla convenzione o dal piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; la «mancata corresponsione dell'indennità» comporta invece una sanzione pecuniaria: una multa dunque, di importo variabile tra i mille e i 6mila euro.

Non si può dire che gli ispettori del lavoro siano stati, in tutti questi anni, ignari dell’esistenza degli stagisti, e che non abbiano finora mai effettuato controlli di questo tipo. Ma senza dubbio comincia quest’anno, con questa circolare, una vera e propria attività ispettiva sistematica su questo universo restato troppo a lungo in ombra. Con una difficoltà in più: «il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento» non a un'univoca normativa nazionale, ma a ventuno differenti normative regionali, e in particolare a quella «vigente nel proprio territorio di competenza» – dunque applicare specificatamente la legge regionale del luogo dove è ubicata l'azienda (oppure, «nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, [...] della Regione ove è ubicata la sede legale»).

I prossimi mesi diranno quali risultati porterà il fatto che i tirocini siano ora ufficialmente tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Per ora, è certamente una buona notizia per gli stagisti italiani.

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