Indennità di stage e Naspi, come funziona in Lazio e nelle altre regioni del Centro

Paolo Ribichini

Paolo Ribichini

Scritto il 26 Feb 2016 in Approfondimenti

naspi Rimborso spese

Indennità contro indennità. I disoccupati che usufruiscono della Naspi, quello che una volta si chiamava "sussidio di disoccupazione", e che contemporaneamente svolgono un tirocinio, possono ricevere il rimborso spese mensile? Ad una domanda semplice ci si aspetta una risposta altrettanto semplice. Tuttavia non è così. Infatti, ogni regione fa da sé. Se è vero che la Naspi è parzialmente compatibile con il reddito da lavoro dipendente, a rigor di logica lo dovrebbe essere anche per l'indennità di stage che, dal punto di vista fiscale, è equiparata appunto al reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, solo in alcune regioni viene applicato questo principio, mentre nelle altre - la maggioranza -, per quanto riguarda tutti i tirocini extracurricolari non attivati con la Garanzia Giovani, si fa riferimento alle linee guida fissate dalla Conferenza Stato-regioni nel 2013: lo stagista che usufruisce della Naspi la mantiene integralmente ma non può ricevere compensi per lo stage. «Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito» si legge infatti in quel documento «in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta». Ciò non riguarda gli stage attivati con Garanzia Giovani che, per quanto riguarda la compatibilità tra Naspi e indennità di stage, fanno riferimento al messaggio Inps n. 3632 del 2015 in attuazione di quanto disposto dal Ministero del lavoro: «Se l’importo dell’indennità di tirocinio è inferiore o uguale all’Aspi, Mini Aspi o Naspi, l’indennità di tirocinio non viene pagata [...]. Se l’importo dell’indennità di tirocinio è superiore all’importo dell’indennità di Aspi, Mini Aspi o Naspi, l’Istituto eroga la differenza solo se superiore a 10 euro [...]». Qui di seguito la panoramica della Repubblica degli Stagisti  della situazione nelle sei regioni dell'Italia centrale.

LAZIO - Nel Lazio la situazione è piuttosto chiara. La delibera della giunta regionale 199/2013 attua l'accordo della Conferenza Stato-regioni il 24 gennaio 2013 sull'indennità di stage. «Le forme di sostegno al reddito come Aspi, indennità di mobilità e cassa integrazione, e tutte quelle che si configurano come ammortizzatori sociali non permettono la corresponsione dell'indennità di tirocinio», dice l'ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Lazio alla Repubblica degli Stagisti, «fatti salvi rimborsi per i costi sostenuti per il trasporto per raggiungere la sede dello stage». Quindi, nel Lazio, chi usufruisce della Naspi - che è a tutti gli effetti un ammortizzatore sociale - non ha diritto all'indennità di stage. La Dgr non affronta eventuali coperture parziali della Naspi durante il tirocinio. Quindi pare evidente che nel caso in cui la Naspi copra solo alcuni mesi del periodo dello stage, i restanti devono essere indennizzati come previsto dalla convenzione.

MARCHE -
Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli uffici Inps nelle Marche. «Diversamente dagli stage attivati con la Garanzia Giovani, negli altri tirocini extracurricolari ciò che viene sospesa non è la percezione dell'ammortizzatore sociale, ma l'indennità di tirocinio stessa», spiega Roberta Tittarelli, dirigente regionale INPS Marche. «Tuttavia, l'Inps non ha diramato indicazioni specifiche su questo punto». Anche nelle Marche esiste una normativa regionale di riferimento che recepisce l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni. Si tratta della Dgr 1134 del 2013: «Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio potrà non essere corrisposta», si legge all'articolo 15. «In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nella convenzione». Quindi, diversamente dalla regione Lazio, l'indennità può comunque essere corrisposta anche se non vi è alcun obbligo nel caso in cui lo stagista usufruisca della Naspi o di altri ammortizzatori sociali.


UMBRIA -
Anche in Umbria le linee guida della Conferenza Stato regioni sono state interpretate in maniera differente, seguendo una linea simile a quella prevista dalla normativa della Garanzia Giovani. Nelle province di Terni e Perugia «nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell'ammortizzatore», si legge all'articolo 13 della Dgr 597/2014. Tuttavia c'è un'eccezione: «Nell'ipotesi in cui l'importo percepito a titolo di ammortizzatore è inferiore all'indennità da corrispondersi a titolo di tirocinio, il tirocinante ha diritto alla corresponsione della differenza». L'approccio è stato confermato anche nella determinazione dirigenziale n. 9994 del 2014 per l'avviso pubblico "Well 30" che prevede un rimborso per ogni tirocinio attivato per gli over 30 in fase di reinserimento lavorativo pari ad 800 euro, non erogato se il tirocinante percepisce un'indennità di disoccupazione superiore a questo valore.


EMILIA ROMAGNA -
Discorso diverso in Emilia Romagna. Nella regione le indennità di tirocinio sono regolamentate dalla Dgr 1472/2013. L'indennità di stage è incompatibile con la Naspi se quest'ultima è superiore o uguale alla stessa indennità. Viceversa, il tirocinante avrà diritto alla differenza se il valore della Naspi è inferiore a quello previsto per l'indennità di tirocinio. In ogni caso i tirocinanti che usufruiscono di Naspi o di altre indennità a sostegno del reddito avranno diritto ad un rimborso spese a pié di lista secondo le modalità stabilite in ciascuna convenzione. 

 


TOSCANA -
Situazione un po' ingarbugliata in Toscana. La normativa regionale non è chiara. Con la delibera della giunta regionale n.996/2015 sono state definite le modalità per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari (progetto Giovani Sì attraverso il Fondo sociale europeo) per il 2016. Nella Dgr non si fa cenno alla compatibilità tra ammortizzatori sociali e indennità di tirocinio, ma nel testo è riportata l'inammissibilità del contributo per «i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione [...] in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti». Per quanto riguarda la normativa generale per i tirocini extracurricolari in Toscana, la legge regionale n. 32 del 2002 (con le successive modificazioni) e il regolamento di esecuzione prevedono un rimborso obbligatorio di 500 euro lorde anche quando non è finanziato o cofinanziato dalla stessa regione. «La compatibilità e cumulabilità della Naspi in presenza di retribuzione segue i criteri della compatibilità e cumulabilità del lavoro subordinato o parasubordinato in base al contratto sottoscritto», spiega alla Repubblica degli Stagisti Luciano Contini, direttore provinciale dell'Inps di Lucca. In Toscana, quindi, si è scelta una strada diversa, equiparando - rispetto alla Naspi - lo stage al lavoro dipendente. Infatti, su tutto il territorio nazionale l'erogazione della Naspi è parzialmente compatibile con un reddito da lavoro dipendente. Nel caso di impiego subordinato si potrà continuare ad usufruire della Naspi se il reddito nell'anno rimane al di sotto degli 8mila euro (4.800 per reddito da lavoro autonomo) ma sarà ridotta per un valore pari all'80% della retribuzione percepita.

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