Regione Lombardia, deliberazione n° X/825 del 25/10/2013 sui tirocini

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Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Approvato con DGR X/825 del 25 ottobre 2013

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
2.Soggetti
2.1 Soggetti Promotori
2.2 Soggetti Ospitanti
2.3 Tutorship
3. Disciplina comune
3.1 Modalità di attivazione
3.2 Limiti all’attivazione dei tirocini
3.3 Modalità di attuazione
3.4 Garanzie assicurative
3.5 Durata del tirocinio
3.6 Comunicazioni obbligatorie
3.7 Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
3.8 Indennità di partecipazione
4. Disciplina specifica
4.1 Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati
4.2 Tirocini estivi di orientamento
4.3 Tirocini curricolari
5. Monitoraggio, controlli e disciplina sanzionatoria

1.
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee - guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato - Regioni e
con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini. I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell’Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.  La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata. Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:
 Tirocini extracurricolari
a) Tirocini “formativi e di orientamento”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
b) Tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento
nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
d) Tirocini estivi di orientamento. Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.
 Tirocini curricolari
 Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:
 i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti / regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
 i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
 qualsiasi fattispecie di tirocinio rivolto a soggetti extracomunitari non residenti o non già presenti in territorio italiano in condizione di regolarità promossi all'interno delle quote di ingresso;
 le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio,ricerca e di specializzazione;
 altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
lett. b), della medesima legge.

I presenti Indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale.
Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi continua ad applicarsi la
normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile
dalla normativa di riferimento).
Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

2.
Soggetti

2.1 Soggetti promotori
Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:
 istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
 autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
 comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti. Regione Lombardia riconosce il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale soggetto promotore, anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.
2.2 Soggetti ospitanti
Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
privata. Il soggetto ospitante:
 deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
 nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
 ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
2. 3 Tutorship
a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale. Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.
b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.
c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.

3.
Disciplina comune
3.1 Attivazione del tirocinio
Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. I modelli dei documenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono adottati con decreto dirigenziale. La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini. La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione. Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
3.2 Limiti all’attivazione dei tirocini
a) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
b) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio rientrante tra le tipologie a) e b) di cui al paragrafo 1. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.
c) nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
d) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere:
 il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
 i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.
Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.
3.3 Attuazione del tirocinio
a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6. Il soggetto promotore collabora all’azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia.
b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell’attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto
formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.
c) Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante. Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
3.4 Durata del tirocinio
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:
 sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
 dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
 stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell’ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3.5 Comunicazioni obbligatorie
I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione
obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9 - bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore. Con successivo decreto dirigenziale saranno definite modalità e contenuti delle comunicazioni.
3.6 Garanzie assicurative
Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l’attivazione
delle seguenti garanzie assicurative:
 assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
 assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.
3.7 Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:
a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all’art. 4 comma 67 della legge n. 92 del 2012.
3.8 Indennità di partecipazione
Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non viene corrisposta. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un’indennità forfettaria di 300 euro mensili.
Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

4.
Disciplina specifica
4.1 Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati
Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all’art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) vincoli di durata:
 per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salva l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvo che particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;
b) soggetti attuatori:
 non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.
 Per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari.
d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.
4.2 Tirocini estivi di orientamento
Ai tirocini estivi di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) vincoli di durata: devono essere realizzati nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi;
b) Soggetti promotori: l’attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta  iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori di cui al par. 3.
c) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
e) Progetto formativo individuale: le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente;
f) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’ indennità di partecipazione.
4.3 Tirocini curricolari
Ai tirocini curricolari di cui al paragrafo 1 lettera e) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) Soggetti promotori: l’attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
 i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
c) Progetto formativo:
 indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l’esperienza di tirocinio;
 individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
 non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti.
f) Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono
l’eventuale indennità di partecipazione. I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell’Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

5.
Monitoraggio, controllo e disciplina sanzionatoria
La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente. Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con l’entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012. La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio. In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull’accreditamento e sull’autorizzazione. La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.