Regione Campania, delibera della Giunta regionale n° 243 del 22 luglio 2013 sui tirocini

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Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 -regolamento di attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b) "testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualita' del lavoro" - disciplina dei tirocini di formazione e orientamento

fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 12 Agosto 2013

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

a) la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
c) l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
d) l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 24 gennaio 2013 sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" sancisce l’adozione di indirizzi condivisi nell’esercizio delle competenze legislative e regolamentari regionali e impegna le regioni e le province autonome a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo;

TENUTO CONTO CHE

a) nell'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
b) la Commissione europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012) 173 finali, pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;

CONSIDERATO CHE

a) la legge regionale 14/09, “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” all’art. 50 comma 2 prevede che “i soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale” di cui all’art.54 comma 1 lettera b);
b) Che il Regolamento n. 9/2010 nel dare attuazione alla Legge Regionale n.14/2009 ha definito, al CAPO VII, le disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai sensi della previgente normativa nazionale sulla materia.

RITENUTO

a) di dover di provvedere, in attuazione dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento in data 24 gennaio 2013, all’approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” riportandone il testo integrale che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante;
b) di dover approvare l'allegato schema Schema di convenzione per l’attivazione di tirocini formativi
in Regione Campania (allegato A);

DATO ATTO
che la proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di tirocini formativi e di orientamento è stata condivisa dalle parti sociali e dall’associazionismo categoriale con un Accordo sottoscritto in data 11 giugno 2013 che approva il succitato testo di “Regolamentazione Regionale in materia di promozione e disciplina dei tirocini formativi”;

PRESO ATTO

a) del parere favorevole espresso con nota prot. 11239/UDCP/GAB/UL del 12/07/2013 dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale alla proposta di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010 n.9 “Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
b) del parere favorevole espresso dal Settore Consulenza Legale e Contenzioso dell'AGC Avvocatura con nota n. 577049;

VISTI
− l’Accordo CSR del 24 gennaio 2013;
− la l.r. n. 14 del 24.11.2009
− il Regolamento regionale n. 9/2010;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
1. di provvedere, in attuazione dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento in data 24 gennaio 2013 all’approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” riportandone il testo integrale che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante;
2. di approvare l'allegato Schema di convenzione per l’attivazione di tirocini formativi in Regione Campania (allegato a)
3. di inviare il presente provvedimento ad ognuno per la propria competenza al Consiglio Regionale, al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla AGC 17, all’Arlas, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Burc.

Relazione descrittiva

Con il presente provvedimento si intende procedere all’adeguamento del regolamento regionale n. 9 del 2010 nella parte riguardante il Capo VII – Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento art. 25, 26, 27, 28 e 29.
L’intervento regolamentare si rende necessario a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013 sul documento recante ‘Linee guida in materia di tirocini’ che le Regioni e le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro sei mesi. La proposta di modifica al regolamento non presenta oneri finanziari per l’Ente Regione.

Regolamento regionale

“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro).

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca modifiche agli articoli da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), in attuazione dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).

Art. 2
Inserimento dell’articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010

1. Prima dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 24 - bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione
1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
3. L’attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro;
b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b);
c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
b) i tirocini transnazionali, previsti nell’ambito di programmi per la formazione e l’istruzione nei Paesi comunitari;
c) i tirocini estivi;
d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all’estero, ospitati nell’ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche.
6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all’Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.”.

Art. 2
Sostituzione dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 Soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell’ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all’articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego e l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione (ARLAS);
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.
3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali.
4. Il soggetto promotore è tenuto a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, favorendo l’attivazione dell’esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 27;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
e) rispettare gli obblighi di cui all’articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell’articolo 29.”.

Art. 3
Inserimento dell’articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 25 - bis Soggetto ospitante
1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all’articolo 27-bis.”.

Art. 4
Inserimento dell’articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 25 - ter Tirocinante
1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:
a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
3. Per promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l’attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l’obbligo scolastico.”.

Art. 5
Sostituzione dell’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 Numero massimo di tirocini
1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l’accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere:
a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato.
2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua del lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).
4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:
a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;
b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.
5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.”.

Art. 6
Inserimento dell’articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 26 - bis Durata del tirocinio
1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:
a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie cosiddette protette.
2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E’ consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l’arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.
3. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.
4. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutor e delle attività didattico-organizzative.
6. E’ consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l’intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell’ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.”.

Art. 7
Inserimento dell’articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 26 - ter Indennità di partecipazione
1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.
2. L’indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito.
3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
4. La Regione, per garantire l’inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla all’articolo 24- bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità per i tirocinanti di cui all’articolo 25- ter, comma 1, lett. c).
5. La percezione dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l’indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
7. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.”.

Art. 8
Inserimento dell’articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 26-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 26 - quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini
1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell’ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell’attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all’assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l’orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale. E’ viceversa del tutto vietata l’attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.
5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all’articolo 26 - bis, comma 3.”.

Art. 9
Sostituzione dell’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 27 Tutorato
1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d’intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
b) coordinare l’organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
c) monitorare l’andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un’eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall’azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate
esperienze e competenze professionali, coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell’azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l’attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni:
a) favorire l’inserimento del tirocinante, coordinandone l’attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell’organizzazione del soggetto ospitante;
c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l’intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
d) attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all’attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.
5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo, per garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.”.

Art. 10
Inserimento dell’articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 27 - bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi
1. L’attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.
2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 26.
3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:
a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la sede di svolgimento, l’area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26 - bis;
f) l’entità e l’articolazione dell’orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26 - quater;
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.
4. In capo al soggetto ospitante è posto l’obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l’avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
5. L’avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell’ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.
7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.”.

Art. 11
Sostituzione dell’articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno
1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l’Arlas è assicurata l’assistenza tecnica e l’accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.
2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l’attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all’articolo 26 - ter.
3. La Regione può disporre l’attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.
4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l’assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l’assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.
5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l’intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.
6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini nell’ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l’accesso all’apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.
7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l’utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.”.

Art. 12
Sostituzione dell’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo
1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l’impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.
2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell’accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell’impatto occupazionale da essi determinato.
3. L’Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell’articolo 27 - bis.
4. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 27 - bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
5. Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia, presieduta dall’assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.
6. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all’articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l’accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 13
Inserimento dell’articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 29 - bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse
1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27 - bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.
2. Nell’ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27 - bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell’indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui a l comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.
4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all’articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l’accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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