Regione Toscana, legge regionale n° 3 del 27 gennaio 2012 sui tirocini

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L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.
(B.U. 1 febbraio 2012, n. 4)
 
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:
1. È opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini per garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone l’uso distorto;
2. La materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2005, n. 50;
3. È necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare, sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l’inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati;
4. Al fine di assicurare adeguate forme di garanzie ai tirocinanti è previsto l’obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un loro importo forfetario a titolo di rimborso spese;
5. Con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per soggetti svantaggiati e disabili;
6. La Regione intende disciplinare la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”, approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835;
7. Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l’immediata entrata in vigore della legge;

Approva la presente legge
 
Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
“Art. 17 bis. Tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:
a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;
b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;
d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all’articolo 17 ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.
3. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.”.
 
Art. 2. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 ter. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università;
e) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 32, comma 4 bis.
5. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
6. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico–organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
7. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all’articolo 17 bis, comma 2, lettere b) e c), e fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La durata massima è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
9. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell’indennità di mobilità, anche in deroga, dell’indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione.
10. Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
11. Le province, attraverso i centri per l’impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo, così come specificato nel regolamento di cui all’articolo 32.
12. In caso di mancato rispetto della convenzione e dell’allegato progetto formativo, accertato dall’organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.”.
 
Art. 3. Inserimento dell’articolo 17 quater nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 quater. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all’articolo 17 bis, comma 3, lettera a), è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
3. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8.”.

Art. 4. Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quater della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 quinquies. Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari
1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 17 bis a 17 quater.”.
 
Art. 5. Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 sexies. Agevolazioni per i tirocini
1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.”.
 
Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.”.
 
Art. 7. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“4 bis. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 e dei disabili di cui alla l. 68/1999 non sono computati a tal fine;
f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
g) le modalità di informazione e controllo di cui all’articolo 17 ter, comma 11.”.
 
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7.
3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell’attivazione dei medesimi.
4. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.
 
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


REGOLAMENTO

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di tirocini


Sommario

Preambolo

Art. 1 - Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 2 - Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli da 17 bis a 17 sexies, 21 e 32;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 16 febbraio 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 20 febbraio 2012;
Visto il parere favorevole della Terza e Quinta Commissione consiliare espresso, con raccomandazioni, nella seduta del 29 febbraio 2012;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2.

Considerato quanto segue:

1. a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di tirocini è necessario dare attuazione alle disposizioni regolamentari cui la predetta legge rinvia;
2. per assicurare una adeguata tutela ai tirocinanti sono disciplinati gli obblighi e i compiti dei vari soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, i diritti e gli obblighi dei tirocinanti, nonché i contenuti della convenzione stipulata fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante ed è determinato l’importo forfetario a titolo di rimborso spese a carico dei soggetti ospitanti nella misura di 500,00 euro mensili lordi;
3. per garantire che lo strumento costituito dai tirocini sia correttamente utilizzato come occasione formativa e che sussistano le condizioni oggettive per l’accoglimento dei tirocinanti, è determinato il numero dei tirocini attivabili annualmente dai soggetti ospitanti in proporzione alle dimensioni degli stessi e, nel caso di soggetti privati, con riferimento alla singola unità produttiva;
4. l’ambito applicativo della disciplina regionale non comprende il periodo di pratica professionale, obbligatoria e non obbligatoria, finalizzata all’esercizio di professioni ordinistiche in quanto la materia non rientra nella competenza normativa regionale;
5. al fine di adottare tempestivamente lo schema-tipo di convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante, nei termini previsti all’articolo 17 ter, comma 4 della l.r. 32/2002, e consentire in tal modo l’operatività delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è prevista l’immediata entrata in vigore dello stesso;
6. di accogliere il parere espresso dalla Terza e Quinta Commissione consiliare nella seduta del 29 febbraio 2012 e di adeguare conseguentemente il testo alle raccomandazioni in esso contenute, ad eccezione:
- della prima raccomandazione, relativa all’eliminazione del punto 4 del preambolo, in quanto lo stesso serve a meglio definire il campo di applicazione della normativa e ad evitare possibili contenziosi;
- della quinta raccomandazione, riguardante l’integrazione delle rubriche degli articoli da 86 bis a 86 undecies con il riferimento all’articolo di legge cui danno attuazione, in quanto gli articoli suddetti sono tutti attuativi dell’articolo 32, comma 4 della l.r. 32/2002. Poiché l’articolo 32 suddetto è l’unica norma della legge che definisce i contenuti del regolamento ed è peraltro citato nel terzo visto del presente preambolo, si ritiene che l’integrazione delle rubriche richiesta, benché formalmente prevista dall’articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della formazione), renderebbe ridondante il testo.

Approva il presente regolamento:

Art. 1
Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo V
III del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la sezione I del capo III del titolo VIII del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26
luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professiona
le e lavoro”) è inserita la seguente:
“Sezione I bis
Art. 86 bis Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è tenuto a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa
e degli obblighi previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/2002.
2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l’impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l’impiego.
3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 86 ter
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 86 quater
Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 86 quinquies
Importo del rimborso spese
1. L’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.

Art. 86 sexies
Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didattico-organizzative
1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capaci tà ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
b) monitora l’attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.

Art. 86 septies
Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante
1. Il tutore del tirocinante è nominato dal soggetto ospitante, che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel progetto formativo.
2. Per le aziende artigiane indicate all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a), il tutore è il titolare dell’azienda.
3. Il tutore svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) attesta la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) redige la relazione finale sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.

Art. 86 octies
Contenuti della convenzione e del progetto formativo
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d’intesa con il tutore del soggetto ospitante e deve contenere:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
f) la sede di svolgimento e il settore di attività;
g) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.

Art. 86 nonies
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivabili annualmente, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”), per le quali è consentito un tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei di pendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente, di cui ai commi 1 e 2,
si applicano le seguenti diposizioni:
a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;
c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.
4. Il tirocinante assunto a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare non è computato nel numero dei tirocini attivabili annualmente.

Art. 86 decies
Condizioni e modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

Art. 86 undecies
Attività di informazione e monitoraggio dei centri per l’impiego
1. I centri per l’impiego effettuano:
a) l’informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;
b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell’anno solare precedente al fine di valutarne l’efficacia in termini occupazionali;
d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);
e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.”.

Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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